MANUTENZIONE
Ordinaria e Straordinaria
CLIMATIZZAZIONE
La manutenzione del condizionatore è un’operazione tanto importante quanto necessaria per migliorarne l’efficienza energetica e per non rischiare di riempire i nostri ambienti con aria insalubre.
Durante l’utilizzo estivo, è necessario eseguire alcune operazioni principali:
- pulizia dell’unità esterna e di quella interna, costantemente sottoposte a polvere e agenti inquinanti
- pulizia dei filtri, dove è facile che si annidino germi e batteri;
- verifica di eventuali perdite di gas refrigerante e controllo dei condensatori.
La “sanificazione” obbligatoria
Il decreto legge, il n.81 di aprile 2009, impone l’obbligo legale di procedere alla “sanificazione”, ovvero ad una pulizia molto approfondita del condizionatore, ogni due anni.
La ricerca di eventuali perdite di gas
Per eseguire una corretta manutenzione del condizionatore è necessaria la verifica di eventuali perdite del gas refrigerante.
Il controllo del gas deve essere effettuato da un’azienda certificata con personale in possesso del patentino per operare con i gas refrigeranti (Fgas).
E’ possibile inoltre che il condizionatore abbia bisogno di una ricarica di gas, se si nota che non raffresca più l’ambiente come una volta.
RISCALDAMENTO
La manutenzione ordinaria della caldaia consiste in controlli periodici volti a garantire la sicurezza sia dell’impianto che delle persone che vivono nell’abitazione.
La manutenzione ordinaria della caldaia consiste in una verifica generale della corretta funzionalità dell’impianto. Durante questo tipo di controlli, solitamente, si esaminano tutti gli elementi della caldaia soggetti ad usura.
Durante gli interventi di manutenzione ordinaria caldaia obbligatoria viene:
- controllata la combustione e la regolarità di accensione e tiraggio;
- pulito e tarato il bruciatore;
- verificato il corretto scarico dei fumi e la ventilazione dell’ambiente;
- redatto il rapporto di controllo e compilato il libretto d’impianto sul quale vengono aggiornati gli interventi effettuati.
Il controllo di efficienza energetica della caldaia è un altro intervento di manutenzione ordinaria della caldaia. Quando viene eseguita la manutenzione, si deve compilare anche il rapporto di efficienza energetica, obbligatorio per gli impianti con potenza termica superiore a 10 kW.
Gli interventi di manutenzione e controllo sono eseguiti da tecnici abilitati secondo quanto indicato dalla normativa vigente. Lo stesso operatore al termine di queste operazioni ha inoltre l’obbligo di eseguire un controllo di efficienza energetica i cui risultati vanno riportati sulle schede 11 e 12 del libretto di impianto e sul rapporto di controllo di efficienza energetica sottoscritto dal responsabile dell’impianto.
Ogni quanto vanno effettuati i controlli sulla caldaia?
- Generatori alimentati a combustibile liquido o solido: se la potenza termica è compresa tra 10 e 100 kW, la cadenza dei controlli di efficienza energetica ricade ogni 2 anni, se la potenza è superiore a 100 kW ogni anno.
- Generatori alimentati a gas, metano o GPL: se la potenza termica è compresa tra 10 e 100 kW, la cadenza dei controlli di efficienza energetica ricade ogni 4 anni, se la potenza è superiore a 100 kW ogni 2 anni.
fotovoltaico
Un impianto fotovoltaico può essere oggetto di interventi di manutenzione; questo per mantenerlo in efficienza a causa del prevedibile degrado dei componenti che lo costituiscono.
Il GSE ha pubblicato sul proprio sito le Procedure ai sensi del D.M. 23/06/2016 per fornire ai Soggetti Responsabili di impianti incentivati indicazioni sui principi generali di riferimento per la gestione degli interventi.
Per quelli ritenuti più significativi che comportano per esempio la variazione di dati caratteristici rilevanti o di configurazione dell’impianto (sostituzione dei componenti principali, moduli e inverter), è necessario inviare al GSE, entro 60 giorni dall’avvenuto completamento degli interventi una apposita comunicazione insieme ai documenti idonei a descrivere i lavori effettuati, secondo quanto previsto dalle Procedure.
Per quelli meno significativi come la sostituzione dei componenti elettrici minori e che non incidono sul mantenimento degli incentivi, il Soggetto Responsabile non è tenuto a inviare alcuna comunicazione al GSE.
Dopo la realizzazione di qualsiasi intervento di manutenzione e ammodernamento, a prescindere dall’obbligo di invio della documentazione al GSE, è opportuno che il Soggetto Responsabile dell’impianto conservi la documentazione per dimostrare la natura e l’estensione degli interventi realizzati (registri di manutenzione, certificazioni componenti, schemi elettrici, autorizzazioni, fotografie dell’impianto prima della realizzazione dell’intervento). Questa permetterà al GSE, in sede di verifica, di valutare la sussistenza o la permanenza dei requisiti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi.
refrigerazione
La manutenzione degli impianti di refrigerazione è di fondamentale importanza per conservare in perfetto stato di efficienza delle apparecchiature.
In particolare, la manutenzione prevede il controllo costante degli impianti e l’insieme dei lavori di riparazione e revisione necessari ad assicurare il funzionamento regolare e il buono stato di conservazione degli impianti.
Il 09/01/2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto nazionale F-GAS 2019 D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati ad effetto serra (F-gas), che da attuazione al regolamento (UE) n. 517/2014.
Il nuvo D.P.R. introduce alcune novità estendendo il campo di applicazione anche nelle attività (quali controllo perdite, recupero f-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento) su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore.
Chi è obbligato – Dichiarazione FGAS 2019 –
Tutti gli operatori di settore (venditori, frigoristi, installatori e manutentori) dovranno inviare esclusivamente per via telematica, i dati relativi alle vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse, entro 30 giorni dalla data di intervento.
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