DECRETO FGAS, DPR 146 DEL 16 NOVEMBRE 2018, COSA CAMBIA PER L’UTENTE FINALE

DECRETO FGAS DPR 146 DEL 16 NOVEMBRE 2018
COSA CAMBIA PER L’UTENTE FINALE

Il nuovo DPR 146/18, entrato in vigore il 24 Gennaio 2019, abroga il vecchio DPR, attua il Regolamento (UE) n. 517/2014 ed obbliga, chiunque possieda un’apparecchiatura con all’interno gas fluorurati a effetto serra, ad effettuare controlli periodici dell’impianto al fine di evitare perdite di gas refrigerante nell’ambiente.

Le apparecchiature soggette a questo obbligo sono:
  • Impianti di condizionamento, refrigerazione e pompe di calore
  • Celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero
  • Impianti antincendio
  • Commutatori elettrici
Tali verifiche devono essere eseguite da personale abilitato e certificato iscritto al registro nazionale FGAS

Ma cosa cambia per l’utente finale?

I cambiamenti più significativi sono:
  • La Periodicità con la quale devono essere eseguiti i controlli e il metodo di misurazione
  • La tenuta dei registri delle apparecchiature e la nuova banca dati
Periodicità con la quale devono essere eseguiti i controlli e il metodo di misurazione
Il vecchio DPR stabiliva che i controlli sulle apparecchiature, contenenti gas fluorurati, potevano essere eseguite trimestralmente, semestralmente o annualmente, a seconda della quantità di gas inclusa, a partire dai 3KG, indipendentemente dalla tipologia di gas refrigerante contenuto.

Il nuovo DPR 146 stabilisce invece che oltre alla quantità di gas refrigerante contenuta nelle apparecchiature è necessario considerarne anche la tipologia avvalendosi del parametro di riferimento GWP, di ogni gas fluorurato. Il parametro GWP è un parametro tecnico che indica il grado di dannosità di un determinato gas refrigerante disperso nell’ambiente. Più alto sarà questo valore maggiore sarà l’inquinamento ambientale in caso di perdite. Riportiamo di seguito la tabella della frequenza con la quale sarà necessario eseguire i controlli secondo le indicazioni del nuovo DPR.
≥ 500
Ton-equiv di CO2
≥ 50 e < 500
Ton-equiv di CO2
≥ 5 e < 50
Ton-equiv di CO2
Senza sistema rilevamento perdite
Ogni 3 mesi
Ogni 6 mesi
Ogni 12 mesi
La frequenza di controllo varia a seconda delle tonnellate equivalenti di CO2 calcolate secondo il GWP di ogni gas. Per calcolare le tonnellate equivalenti di CO2 è necessario moltiplicare la quantità di refrigerante, espressa in tonnellate (kg/1000) per il GWP di 3kg del gas refrigerante.

Riportiamo di seguito la tabella di riferimento delle tonnellate equivalenti di CO2 per i gas refrigeranti più utilizzati nel settore della climatizzazione.
Refrigerante GWP 5
Ton-equiv di CO2
50
Ton-equiv di CO2
500
Ton-equiv di CO2
R-32
675
7,41 Kg
74,07 Kg
740,7 Kg
R-134a
1430
3,50 Kg
34,96 Kg
349,6 Kg
R-407c
1774
2,82 Kg
28,18 Kg
281,8 Kg
R-410a
2088
2,39 Kg
23,95 Kg
239,5 Kg
Per tanto tutti gli impianti che contengono al loro interno gas fluorurati in quantità pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente devono obbligatoriamente essere sottoposti a controlli periodici.

Tenuta dei registri delle apparecchiature e la nuova banca dati FGAS

Il vecchio DPR stabiliva l’obbligo per l’installatore e manutentore di redigere un registro cartaceo dell’apparecchiatura dove venivano registrati tutti gli interventi, di manutenzione ordinaria e straordinaria, eseguiti negli anni sull’impianto di climatizzazione.

A seguito delle manutenzioni o riparazioni effettuate, il proprietario dell’impianto o il manutentore dovevano inviare, una volta all’anno, una comunicazione all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per monitorare il gas refrigerante contenuto nelle apparecchiature.

Il nuovo DPR 146/18 invece sostituisce, già dal 24 settembre 2019, i registri dell’apparecchiatura cartacei e la comunicazione ISPRA con una nuova banca dati online gestita dalla Camera di Commercio locale. I vecchi registri cartacei dovranno comunque essere conservati e tutte le operazioni relative ad impianti ed apparecchiature contenenti gas fluorurati dovranno essere comunicati alla banca dati della Camera di Commercio. Le operazioni per le quali è necessario inviare la comunicazione vanno dalla vendita delle apparecchiature, all’installazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla dismissione e allo smaltimento delle apparecchiature stesse.

La comunicazione alla camera di commercio locale dovrà deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data dell’intervento.

L’utente finale non è più tenuto ad effettuare le comunicazioni in prima persona, in quanto il nuovo DPR impone che le comunicazioni debbano essere eseguite da operatori di settore certificati e abilitati.